STATUTO dell'Associazione “Associazione AutoFacile.Si”
Articolo 1 - Comparto Normativo - Denominazione - Sede - Durata - Ambito di operatività
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile l’Associazione denominata “Associazione AutoFacile.Si”. L’Associazione ha la propria sede legale in Casalpusterlengo (Lodi) Via Garibaldi 83. Il cambio di sede legale all'interno del Comune di Casalpusterlengo non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata. L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico.Articolo 2 - Fine Istituzionale e Attività -
L’Associazione ha per fine istituzionale il migliorare la qualità della vita delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, quali disabili, anziani, adolescenti, lavoratori e studenti o chi si trova in situazione di temporanea infermità o isolamento (da qui in poi definite “persone fragili”), garantendo loro autonomia negli spostamenti e integrazione sociale, anche per la mancanza di un adeguato sistema di trasporto pubblico. Vuole offrire alle persone una soluzione attenta e immediata a chi non trova risposta nelle istituzioni e nei servizi offerti dal mercato per prevenire lo stato di abbandono a cui spesso si ritrovano le persone che non possono muoversi autonomamente e diventare un centro di riferimento e di supporto per la comunità. In particolare per: - favorire la solidarietà sociale verso persone fragili e lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva alla vita sociale; - favorire momenti di aggregazione permettendo alle persone di partecipare alle attività ricreative e di culto nella comunità e nel territorio. Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l’Associazione si propone di offrire alle persone fragili che non sono in grado di recarsi in autonomia, un servizio di trasporto sociale per il raggiungimento di presidi sanitari, poliambulatori, luoghi di lavoro, scuola, centri educativi, formativi, assistenziali, mercati e luoghi di acquisto di generi di prima necessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alimenti e farmaci) attività ricreative - culturali e di culto e il ricongiungimento con la propria sfera amicale e degli affetti. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 3 - Associati -
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza; - dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione; - versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La mancata ammissione deve essere motivata. Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari: - gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; - gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione; - gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti. Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a: - partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; - candidarsi per ricoprire le cariche associative; - partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo; - votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina di tutti gli organi direttivi dell’Associazione. Tutti gli associati hanno i seguenti doveri: - osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; - collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle attività volte a compiere il Fine Istituzionale dell'Associazione (articolo 2); - astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione; - pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4 - Perdita dello status di associato -
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. L’associato può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima. Decade l’associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui l’associato: - abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione; - non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 5 - Organi sociali -
Sono Organi dell'Associazione: - l'Assemblea degli associati (ordinaria e straordinaria); - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge); - Il Collegio dei Probiviri (se costituito). Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate e salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.
Articolo 6 - Assemblea degli Associati -
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare: - approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; - approva il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (da qui in poi R.E.F.A.) dell’anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed eventualmente un Bilancio di Previsione per l'anno in corso; - elegge i membri del Consiglio Direttivo; - elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito); - elegge i membri del Collegio dei Probiviri (se costituito); - delibera i regolamenti e le loro modifiche; - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; - delibera in ordine all’esclusione degli associati; - delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali; - delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto; - deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante: - idoneo avviso individuale, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione; - idoneo avviso collettivo (ad esempio con la pubblicazione sulla Bacheca Sociale o sul sito web dell'Associazione), contenente gli argomenti all’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci/rendiconti ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure quando almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (se non avviene in via telematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge). Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati con diritto di voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione vale quanto stabilito all'articolo 14 del presente Statuto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea solo un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto singolo previsto dal Codice Civile. Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi. I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l'invio agli associati), ancorché non intervenuti. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Articolo 7 - Consiglio Direttivo -
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo ) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. l Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: - curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; - redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati; - redigere i bilanci/rendiconti da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione; - nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario; - deliberare sulle domande di nuove adesioni; - pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive; - fissare la quota associativa annuale di adesione all’Associazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Presidente -
Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Articolo 9 - Collegio dei Revisori dei Conti -
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale (salvo nei casi in cui è obbligatorio per legge) ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall’Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili, nei casi previsti dalla legge. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.
Articolo 10 - Collegio dei Probiviri -
Il Collegio dei Probiviri è un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.
Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione -
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: - da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; - da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; - da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti, allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.
Articolo 12 - Risorse economiche -
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazioni e legati; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, di organizzazioni no profit a cui l'Associazione dovesse affiliarsi, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi; - altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani. Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. Articolo 13 - Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E.F.A.) - L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblici per la partecipazione a gare/ bandi/ concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 4 mesi dall’inizio del nuovo esercizio sociale.
Articolo 14 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio -
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto. L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se costituito) l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 15 - Disposizioni finali -
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme e i principi del Codice Civile ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico
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